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Mentre in Sardegna sono ormai ben 62 le Ordinanze emesse dal TAR in favore delle famiglie contro il Ministero dell'Istruzione e ci sono le prime sentenze che prevedono un risarcimento dei danni morali anche per i genitori, la Corte Costituzionale dichiara illegittime le norme che fissano un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno.
Con la Sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le norme che fissavano un tetto massimo al numero di docenti da nominare annualmente per il sostegno, vietando contestualmente la possibilità di assegnare ore in aggiunta a quelle fissate in organico di diritto.
Questa sentenza è senza dubbio molto importante per la tutela del diritto all'istruzione delle persone con disabilità anche se, come ricorda l’avvocato Nocera, (leggi qui la sua riflessione)”questa decisione avrebbe potuto essere meno negativa per il Ministero, se lo stesso avesse potuto dimostrare che le risorse necessarie al diritto allo studio non sono solo le ore di sostegno, ma anche la presa in carico del progetto di integrazione da parte di tutti i docenti della classe”.
Però finché la formazione non sarà estesa a tutti i docenti sappiamo che ancora una presa in carico globale dell'alunno in classe e nella scuola, realisticamente, non c'è e ancora l'insegnante di sostegno è spesso l'unica figura di riferimento essenziale per molti alunni , specie per quelli in situazione di gravità.
Ancora il buon senso deve dunque diventare prassi. Quindi i tribunali continueranno a riconoscere il diritto inviolabile degli alunni ed anche il danno subito e di pari passo si deve procedere con forza nella strada che stiamo perseguendo come Osservatorio FISH a livello Ministeriale:
ottenere un tetto massimo di alunni con disabilità nella stessa classe;
ottenere il rispetto dei parametri circa il numero di alunni per classe indicati nel dpr n. 81/09;
ottenere un'avvio di trattativa tra Ministero e Sindacati sul problema della formazione obbligatoria iniziale ed in servizio di tutti i docenti sull'inclusione scolastica;
ottenere dei provvedimenti, concordati fra MIUR e Sindacati, sulla continuità didattica almeno dei docenti per il sostegno di ruolo e precari;
ottenere l'abolizione delle aree disciplinari per il sostegno nelle scuole superiori;
ottenere l'attuazione della Intesa Stato-regioni del 20 Marzo 2008;
ottenere un monitoraggio ministeriale sul rispetto dele Linee-guida in tutta Italia;
realizzare il principio della fissazione nel pei del numero di risorse necessarie a ciascuno "sulla base delle effettive esigenze" in modo vincolante per ciascuna parte firmataria del Pei (ore di sostegno, di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, di assistenza igienica, di trasporto) e superamento del rapporto matematico ragionierisco dell'1:2
Istruzioni utili per iscriversi all'anno scolastico 2011-2012
(a cura di Salvatore Nocera*)
Esempio fax simile lettera ai Dirigenti Scolastici...
Proponiamo una lettura analitica della recente Circolare prodotta dal Ministero dell'Istruzione, che ha fissato le varie regole sulle iscrizioni per l'anno scolastico 2011-2012 il cui termine scadrà il 12 febbraio prossimo, per tutti gli ordini di scuole. Un paragrafo del documento è espressamente dedicato all'accoglienza e all'inclusione degli alunni con disabilità, ma qua e là annotiamo altri riferimenti anch'essi utili per questi studenti
Aula scolastica affollata, con un'alunna in carrozzina
Il Ministero dell'Istruzione ha emanato il 30 dicembre scorso la Circolare n. 101 sulle iscrizioni per l'anno scolastico 2011-2012 il cui termine ultimo scadrà, per tutti gli ordini di scuole, il 12 febbraio prossimo.
Vediamone le caratteristiche - paragrafo per paragrafo - annotando qua e là una serie di utili richiami specificamente riferiti agli studenti con disabilità e ricordando che è il settimo paragrafo quello che si occupa specificamente di accoglienza e inclusione.
Paragrafo 1 - Scuola dell'infanzia
Per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia, la Circolare fissa la priorità per gli alunni che compiranno i 3 anni entro il 31 dicembre 2011, consentendo per i posti residui le iscrizioni ai bambini che compiranno i 3 anni entro il 30 aprile 2012.
Va comunque tenuto presente che l'articolo 3, comma 3 della Legge 104/92 assicura priorità assoluta agli alunni certificati con disabilità grave.
Paragrafo 2 - Scuola primaria
Tale paragrafo sancisce senza eccezione alcuna, neppure per gli alunni con disabilità, l'obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria [le elementari, N.d.R.], per gli alunni che compiranno i 6 anni entro il 31 dicembre 2011; è consentita altresì l'anticipazione per i bambini che compiranno i 6 anni entro il 30 aprile 2012.
Paragrafo 3 - Scuola secondaria di primo grado
Qui si stabilisce che si iscrivano al primo anno di scuola secondaria di primo grado [le medie inferiori, N.d.R.] gli alunni che abbiano ottenuto la promozione al termine della quinta classe della scuola primaria.
Va tenuto presente che ora il Decreto Legislativo 59/04 e il DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) 122/09 stabiliscono che non sia consentita la bocciatura in scuola primaria, se non all'unanimità e con articolata motivazione.
Paragrafo 4 - Obbligo di istruzione
Gli alunni che conseguono il diploma di licenza media sono obbligati ad iscriversi al biennio di scuola superiore o a un corso di istruzione e formazione professionale, per adempiere all'obbligo decennale di istruzione. Tutti sono comunque obbligati a conseguire un diploma di scuola superiore o di qualifica professionale triennale entro il diciottesimo anno di età.
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, va ricordato che essi possono adempiere all'obbligo scolastico entro il diciottesimo anno di età.
Paragrafo 5 - Scuola secondaria di secondo grado
Questo paragrafo della Circolare 101 riguarda le iscrizioni ai singoli istituti di scuola superiore e ai corsi quinquennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), che possono essere frequentati da studenti che si siano iscritti agli Istituti Professionali Statali e che abbiano chiesto di poter conseguire anche una qualifica professionale al termine del terzo anno.
Paragrafo 6 - Procedure e modalità di iscrizione
Esso stabilisce che al fine di evitare un eccesso di iscrizioni, i Consigli di Circolo o d'Istituto deliberino i criteri di priorità di accettazione delle domande che vanno pubblicati all'albo della scuola prima dell'inizio delle iscrizioni.
Si può ritenere che fra tali criteri possano esservi quelli per la fissazione di un numero massimo di alunni con disabilità da iscriversi in ciascuna delle prime classi (ad esempio 2).
Paragrafo 7 - Accoglienza e inclusione
Qui vengono ribadite le note norme per l'iscrizione e l'accoglienza degli alunni con disabilità, secondo cui occorre la certificazione di disabilità ai sensi del DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) 185/06 e le successive formulazioni della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Si ribadisce inoltre il divieto di iscrizione di alunni ultradiciottenni in possesso del solo attestato dei crediti formativi (e non del diploma) a conclusione del primo ciclo.
Lo stesso paragrafo 7 ribadisce che per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), occorre, ai sensi della recente Legge 170/10, una diagnosi rilasciata da specialisti delle ASL o di strutture accreditate presso il Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Non bastano, quindi, diagnosi rilasciate da specialisti privati o da enti non accreditati o convenzionati con le ASL.
E ancora, per gli studenti stranieri vengono citate le fonti normative che consentono loro le iscrizioni al pari dei cittadini italiani.
Infine, per l'iscrizione ai corsi per adulti, viene fissato un termine non perentorio del 31 maggio 2011, sia per il conseguimento del diploma di licenza media, sia per il rilascio della certificazione dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione.
Va tenuto presente, per altro, che per gli alunni con disabilità ultradiciottenni valgono ancora le disposizioni contenute nella Sentenza 226/01 della Corte Costituzionale che espressamente richiama il diritto degli alunni con disabilità di ottenere il sostegno didattico e tutti gli altri diritti contenuti nell'Ordinanza Ministeriale 445/97.
La Circolare si completa con l'elenco degli indirizzi delle scuole superiori dopo la recente riforma e dei Corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), nonché con i facsimili delle schede di iscrizione, ivi compresi quelli per avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD, per gentile concessione.
ISTRUZIONE IN OSPEDALE E A DOMICILIO: LE NOVITA’ DAL MIUR
Anche a casa e in ospedale deve essere rispettato il diritto allo studio
LA NOVITA’ - Il MIUR con la Circolare n. 24 del 25/03/2011 ha definito la ripartizione delle risorse finanziarie destinate a garantire il funzionamento delle sezioni ospedaliere, l'attivazione di progetti di istruzione domiciliare e la formazione del personale coinvolto. Gli interventi, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, inerenti l'istruzione domiciliare dovranno essere inseriti all'interno del Piano dell'Offerta Formativa (POF). Alla circolare sono stati allegati anche i moduli necessari alle scuole per la programmazione degli interventi.
LA SCUOLA IN OSPEDALE – L’istruzione degli alunni ospedalizzati è recentemente diventata una reale struttura scolastica organizzata. Nata da esperienze episodiche spesso legate alla disponibilità dei singoli operatori del settore si afferma oggi con una propria identità precisa, diffusa in tutti gli ordini e gradi di scuola e nei principali ospedali e reparti pediatrici italiani.
La scuola in ospedale è totalmente tarata sul singolo paziente, tenendo conto delle tempistiche di visite, terapie e della specificità delle patologie. Privilegia i piccoli gruppi, attuando il rapporto uno a uno docente-alunno, programma le attività didattiche utilizzando tecnologie multimediali e comprende anche attività ludiche e ricreative.
Questo tipo di strategia vuole assicurare pari opportunità di istruzione a tutti gli alunni ricoverati, per far si che possano proseguire il proprio percorso didattico senza rischiare difficoltà di reinserimento o dispersione scolastica.
Il docente in ospedale deve promuovere il diritto all’istruzione del piccolo paziente attraverso un percorso formativo individualizzato, e garantire anche una mediazione tra la famiglia e l’ospedale.
ISTRUZIONE DOMICILIARE – L’istruzione domiciliare costituisce di fatto un ampliamento della strategia scolastica ospedaliera, che consente anche a chi è costretto a letto presso la propria abitazione di veder rispettato il proprio diritto allo studio.
Spesso i pazienti non sono ricoverati in ospedale, ma seguiti in day-hospital lungo tutto il periodo della cura. I piccoli malati costretti a casa per più di trenta giorni possono essere così seguiti a domicilio da uno o più insegnanti.
Per attivare un intervento di istruzione domiciliare è necessario fare una richiesta documentata alla scuola frequentata, la quale è tenuta ad elaborare un progetto di offerta formativa per l’alunno impossibilitato alla normale frequenza. Il piano deve avere delle precise indicazioni di durata, del numero di docenti coinvolti (che si sono dichiarati disponibili) e deve essere approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto, e inserito nel POF (Piano offerta formativa della scuola). La richiesta, con allegata certificazione sanitaria, e il progetto elaborato vengono poi inoltrati al competente Ufficio Scolastico Regionale, che procede alla valutazione della documentazione presentata ai fini dell'approvazione e della successiva assegnazione delle risorse finanziarie.
Attualmente tale servizio è regolato dal Vademecum per l’istruzione domiciliare, frutto del seminario nazionale di Viareggio del 2003, che offre documentazione e supporto allo sviluppo di tali interventi. Per aggiornare il vademecum e formulare una normativa di riferimento è stato costituito il Comitato Paritetico Interministeriale, a cui partecipano anche rappresentanti del Ministero della Salute, del Dipartimento dell’Innovazione e rappresentanti della IX Commissione Istruzione e Formazione della Conferenza unificata.
Leggi l’approfondimento dell’Avv. Francesco Marcellino dal sito di Superando
04 aprile 2011
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