Leggi lo statuto della nostra associazione
Art. 1
A norma della legge 266/1991 (legge quadro sul volontariato) è costituita una Associazione denominata Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna (di seguito nominata A.B.C. Sardegna) con sede legale attualmente in Cagliari, via Dante 97. La sede legale dell'A.B.C. Sardegna può essere modificata con decisione verbalizzata del Consiglio Direttivo.
Art. 2
L’Associazione A.B.C. Sardegna non ha scopo di lucro, è apartitica, si oppone ad ogni forma di razzismo, persegue fini esclusivamente sociali e umanitari.
Art. 3
sono scopi dell’A.B.C. Sardegna:
a) Promuovere, progettare, organizzare, gestire attività di formazione professionale per il personale docente e non docente.
b) Riunire genitori, parenti, tutori dei bambini cerebrolesi sardi ai fini di migliorarne le capacità intellettive, sociali, fisiche e fisiologiche, per il raggiungimento del massimo sviluppo del potenziale umano.
c) Favorire la collaborazione tra le famiglie per lo scambio delle attrezzature idonee alle attività fisiche intellettive e sociali
d) Promuovere ogni forma di efficacia utilizzazione delle provvidenze previste direttamente o implicitamente dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria a favore dei bambini cerebrolesi.
e) Promuovere convegni, conferenze e attività socio-culturali e sportive al fine di raccogliere fondi per divulgare informazioni sulle problematiche dei bambini cerebrolesi
f) Dare solidarietà economica, morale e sociale alle famiglie dei bambini cerebrolesi associate che si trovino in particolare condizioni di disagio.
g) Promuovere atti presso le Pubbliche Amministrazioni affinché diano l’assistenza morale ed economica necessaria alla riabilitazione dei bambini cerebrolesi attraverso leggi in materia sanitaria regionale.
h) Ottenere l’inserimento dei bambini cerebrolesi nelle scuole pubbliche normali nei modi e nelle forme più adatte e se è necessario organizzare attività psico-pedagogiche per portare i bambini stessi a livelli sociali più elevati possibili.
i) Promuovere le iniziative e gli studi necessari per l’inserimento degli individui cerebrolesi in attività lavorative ed in strutture di convivenza al fine di garantirne l’autosufficienza anche indipendentemente da rapporti di tipo assistenziali o derivanti da legami di parentela.
j) Tenere contatti con tutte le associazioni che si occupano di handicappati, per coordinare con esse attività di rivendicazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, scambiare con essa le informazioni utili relative alle attività effettuate nell’ambito delle singole associazioni.
k) Garantire la tutela economica e sociale dei soci effettivi nei confronti di ogni tipo di struttura sanitaria e/o amministrativa, pubblica e/o privata, nazionale e/o estera.
Art. 4
Apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo disciplinerà le modalità di conduzione e di gestione delle attività dell’Associazione nonché i rapporti fra Associazioni e soci relativamente alle attività stesse.
Art. 5
Il patrimonio sociale è costituito:
a- dalle quote annue di iscrizione;
b- dai contributi, lasciti, donazioni e qualunque altra sopravvenienza attiva, regolarmente accettati dal Consiglio Direttivo.
Art. 6
Possono essere soci:
a) effettivi: i genitori ed i tutori di cerebrolesi e gli stessi cerebrolesi maggiorenni. Può essere socio effettivo dell'A.B.C. Sardegna ogni persona affetta da lesione cerebrale oppure un suo familiare o un tutore che lo rappresenti che riconosca il più alto valore e dignità umana, sociale, e politica della persona cerebrolesa; che riconosca nella famiglia la principale protagonista dello sviluppo neurologico, intellettivo, sociale, affettivo e del progetto terapeutico della persona cerebrolesa; si dichiari contrario in ogni caso all'internamento, all'istituzionalizzazione o ricovero a tempo pieno in istituti privati o pubblici;
b) sostenitori: le persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta o che facciano una donazione
c) benemeriti: le persone fisiche o giuridiche che, pur non rientrando nelle categorie precedenti abbiano reso particolari servigi alla vita dell’Associazione.
Art. 7
Benemerenze:
la qualità di socio benemerito viene conferita dall’Assemblea dei soci.
Art. 8
Ammissione
I nuovi soci sono ammessi a domanda degli interessati con deliberazione del Consiglio Direttivo ed acquisiscono immediatamente la qualità di soci con pienezza di diritti. Per il solo fatto di avere presentato la domanda di ammissione, si intende che ogni socio abbia esplicitamente accettato il presente statuto e le eventuali modificazioni regolarmente approvate.
Art. 9
Compatibilità
Essere socio dell’Associazione non è incompatibile con l’essere membro di altre Associazioni similari.
Art. 10
Doveri
I soci collaborano con il Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 11 Perdita di qualità di socio
La qualità di socio si perde per decesso, per recesso, per decadenza e per conclusione.
Può recedere il socio che non è più in grado di partecipare alla vita dell'Associazione: La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ed Consiglio Direttivo ed ha effetto tre mesi dopo la recessione. Il socio recesso si incarica di restituire i beni presi in prestito dall'Associazione e di regolarizzare la sua posizione nel caso di incarichi particolari.
La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo per il socio che non partecipa senza motivo alla vita dell'Associazione e non collabori con essa.
Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio Direttivo deve svolgere gli opportuni accertamenti sulla non partecipazione del socio alla vita dell'Associazione
L'esclusione del socio è deliberata dall'assemblea dei soci per gravi motivi di inosservanza degli obblighi sociali, Prima dell'esclusione al socio devono essere contestati i motivi della proposta di esclusione con l'assegnazione di trenta giorni di tempo per presentare eventuali deduzioni. I soci receduti, esclusi o che, comunque, hanno cessato di appartenere all'Associazione come pure per gli eredi del socio defunto non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né sui contributi versati.
Art. 12 L'assemblea è l'organo sovrano e rappresentativo della volontà dei soci. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Art. 13 Voti
L'assemblea è costituita da tutti i soci, ma solo i soci effettivi hanno diritto al voto.
Art. 14 Assemblee ordinarie
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno. Nei vari ordini del giorno sarà inserita l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo e l'approvazione del bilancio consuntivo.
Art. 15 Assemblee Straordinarie
L'Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare le modifiche statutarie, ed inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
Essa deve essere anche indetta qualora sia richiesta da almeno un quarto dei soci effettivi. In tal caso, il Consiglio Direttivo ha obbligo di convocarla entro un mese dalla notificazione della domanda.
Art. 16 Convocazione
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere effettuato almeno 10 giorni prima della data della riunione, con l'indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno.
Art. 17 Validità
L'assemblea è valida in prima convocazione se vi partecipa almeno la metà più 1 dei soci effettivi.
In seconda convocazione da tenersi un'ora dopo, l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei voti, con l'eccezione di quelle relative a modifiche statutarie, per cui è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti.
Art. 18 Rappresentanza
Ogni socio impedito di partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio, mediante lettera di delega.
Nessun socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi personali interessi. Nelle deliberazioni che riguardano le loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto deliberativo.
Art, 19 I lavori di ciascuna assemblea si aprono con l'elezione del Presidente, del verbalista con l'approvazione dell'ordine del giorno.
Art. 20 Votazioni
L'assemblea vota normalmente per alzata di mano, ci meno che essa stessa non deliberi di votare per appello nominale.
L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori dei Conti deve essere effettuata a scrutinio segreto; risultano eletti i soci che hanno ricevuto maggiori suffragi, senza bisogno di particolari maggioranze. Per queste votazioni, ciascun elettore esprime tante preferenze quanti sono gli eligendi.
Art. 21 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri da 3 a 9 tra soci effettivi secondo le modalità stabilite dall'articolo 20. Il numero dei membri viene determinato dall'Assemblea prima dell'elezione. L'eletto che dopo l'elezione rinunci alla nomina viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l'ultimo eletto. Ciascun consigliere dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Se nel corso dell'anno uno o più consiglieri vengono a mancare, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con coloro che seguono nella graduatoria l'ultimo eletto. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea, la quale può confermarli o procedere alle nuove nomine. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente e attribuisce con propria delibera le varie cariche a seconda delle necessità dell'Associazione.
Art. 22 Prestazioni
I consiglieri prestano la loro opera gratuitamente, salvo ad ottenere il rimborso delle spese da essi anticipate per conto dell'Associazione, nell'esplicazione del loro mandato.
Art. 23 Amministrazione
Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione del patrimonio sociale, sovraintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e cura la compilazione del bilancio preventivo e del consuntivo. Le spese preventive devono essere illustrate da speciale relazione.
Art. 24 Convocazione
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta ci sia necessità. Deve inoltre riunirsi tutte le volte che almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta oppure ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, entro 10 giorni dalla richiesta stessa.
Art, 25 Validità
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se effettuate con la presenza di almeno metà più uno dei membri. Le deliberazioni sono valide se suffragate dalla maggioranza dei presenti. Le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto e con l'astensione dell'interessato, quando trattasi di affari e di persone in cui qualche consigliere abbia interesse diretto.
Art, 26 Decadenza
I consiglieri che, senza giustificato motivo non intervengono per tre sedute consecutive alle riunioni del consiglio sono considerati dimissionari.
Il Consiglio Direttivo nel suo complesso o ciascuno dei suoi membri compreso il presidente, può essere revocato per gravi motivi con deliberazione motivata dall'assemblea dei soci, approvata con un numero di voti non inferiore alla metà più uno dei soci effettivi dell'Associazione.
Art. 27 Poteri
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per gli atti di gestione dell'Associazione, anche nei limiti degli scopi elencati nell'art. 3.
Art. 28 Cariche
Qualora le circostanze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo può attribuire ai suoi membri poteri di rappresentanza e le procure necessarie per l'espletamento degli scopi sociali.
Art. 29 Composizione
Il collegio dei revisori dei conti si compone di 2 o 3 membri eletti ogni anno dall'assemblea dei soci con le stesse modalità con cui vengono eletti i membri del Consiglio Direttivo.
Art. 30 Funzioni
Sono funzioni dei revisori dei conti:
a) verificare le scritture contabili e l'andamento amministrativo dell'Associazione;
b) esaminare ed esprimere pareri sul bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 31 Esercizio e Bilancio decorrenza
L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. In caso di necessità, dovuto a particolari finanziamenti pubblici o privati, le date di decorrenza dell'esercizio sociale possono essere modificate dal consiglio direttivo.
Art. 32 Deposito del bilancio
Il Consiglio Direttivo deve avere cura di depositare 15 giorni prima della data stabilita per l'assemblea ordinaria, la relazione morale e finanziaria, nonché il bilancio, a disposizione di tutti i soci.
Art. 33 Scioglimento dell'Associazione
L'Associazione si scioglie per impossibilità di raggiungere gli scopi sociali, accertata e dichiarata dall'Assemblea dei soci. In caso di scioglimento i beni saranno devoluti ad enti aventi fini analoghi a quelli dell'Associazione, indicati espressamente dall'Assemblea, nella deliberazione si procederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Art. 34 Norma finale
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme speciali sulle associazioni riconosciute senza fini di lucro e con finalità di pubblica utilità, e quanto previsto nel codice civile e normativa vigente.
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